Normativa Luce

Le tariffe di vendita sono la principale voce di costo della bolletta dell’utente domestico tipo (con consumi annui pari a 2700 kWh e potenza pari a 3 kW) residente e servito in maggior tutela.
Comprendono tutti i servizi e le attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica ai clienti. Sono suddivisi in tre principali voci di spesa: prezzo dell’energia; prezzo commercializzazione e vendita; prezzo del dispacciamento.
Il prezzo dell’energia corrisponde al costo per l’acquisto dell’energia elettrica, comprensivo delle perdite sulle reti di trasmissione e di distribuzione.
I clienti che dopo il 1° luglio 2007 hanno cambiato fornitore passando al mercato libero, pagano i servizi di vendita in base alla soluzione commerciale scelta. Per coloro che non hanno cambiato fornitore e usufruiscono del servizio di maggior tutela, è l’Autorità a fissare e aggiornare il “prezzo energia” (PE) ogni tre mesi, con una metodologia che tiene conto di quanto speso dall’Acquirente Unico (l’organismo incaricato degli acquisti per i clienti in maggior tutela) per approvvigionarsi sul mercato all’ingrosso, fino al momento dell’aggiornamento trimestrale, e delle stime su quanto prevede di spendere nei mesi successivi.
Il prezzo di commercializzazione e vendita si riferisce alle spese che le società di vendita sostengono per rifornire i loro clienti. Per i clienti serviti in maggior tutela questa voce viene fissata dall’Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero.
Il prezzo del dispacciamento si riferisce alle attività per il mantenimento in costante equilibrio del sistema elettrico. Il dispacciamento assicura che ad ogni quantitativo di elettricità prelevato dalla rete per soddisfare i consumi, corrisponda un quantitativo uguale immesso dagli impianti produttivi. I clienti in maggior tutela pagano per questo servizio in proporzione ai consumi, secondo un valore aggiornato ogni tre mesi dall’Autorità; nei contratti di mercato libero può essere previsto diversamente.

I servizi di rete sono le attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Per i servizi di rete non si paga un prezzo (come per l’energia) ma una tariffa fissata dall’Autorità sulla base di precisi indicatori, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dell’inflazione, degli investimenti realizzati e degli obiettivi di recupero di efficienza.
La differenza fra servizi di vendita e servizi di rete è sostanziale: infatti, è sui servizi di vendita che si gioca la concorrenza e quindi la possibilità di risparmiare a seconda delle offerte commerciali dei diversi fornitori sul mercato libero. Sui servizi di rete, invece, non c’è concorrenza perché il trasporto e la distribuzione dell’energia avvengono attraverso infrastrutture che non possono essere replicate e che vengono utilizzate da tutti i fornitori per servire tutti i consumatori.

All’interno dei servizi di rete si pagano gli oneri generali di sistema che vengono dettagliati in bolletta in modo puntuale una volta l’anno per ragioni di semplificazione. Servono per pagare oneri introdotti da diverse leggi e decreti ministeriali (tra questi, i più rilevanti sono il decreto legislativo n. 79/99, il decreto del 26 gennaio 2000 del Ministro dell’industria e le leggi n. 83/03 e n. 368/03).
In ordine di incidenza sulla bolletta sono:
incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3)
promozione dell’efficienza energetica (componente UC7)
oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componenti A2 e MCT).
regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4)
compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4)
sostegno alla ricerca di sistema (componente A5),
copertura del bonus elettrico (componente As),
copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (componente Ae)
Il denaro raccolto per queste componenti viene trasferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in un apposito Conto di gestione il cui utilizzo e gestione sono disciplinati dall’Autorità. Fanno eccezione la componente A3, il cui gettito affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e la componente As (bonus elettrico).

Con la bolletta dell’energia elettrica si pagano: l’imposta nazionale erariale di consumo (accisa) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal venditore scelto. I clienti domestici con consumi fino a 1800 kWh godono di un’agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica a riduzione di questa imposta.
L’IVA si applica sul costo totale della bolletta (servizi di vendita+servizi di rete+accise). Attualmente l’IVA per i clienti domestici è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari al 22%.

La normativa che disciplina le imposte sui consumi di gas naturale e di energia elettrica (Testo Unico sulle Accise – Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 – e Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511), contempla diverse tipologie di fornitura per le quali sono previsti benefici nell’applicazione di accise, addizionali all’accisa e IVA.
Relativamente all’energia elettrica le agevolazioni previste dalla normativa possono consistere:
nell’esclusione (ai sensi dell’art. 52, co. 2, D.Lgs. 504/95) dal pagamento dell’accisa e dell’addizionale all’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica:
impiegata nei processi mineralogici,
impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%,
utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
nell’esenzione (ai sensi degli art.17, co.1 e 52, co. 3, D.lgs. 504/95) dal pagamento dell’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica:
utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità
utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri
consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh
fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari
fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della NATO
fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni
fornita nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto
nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 504/95.
Relativamente all’IVA hanno diritto all’agevolazione le imprese manifatturiere, estrattive, poligrafiche/editoriali e le aziende agricole, nei limiti e con le modalità previste dal D.L. n.853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e s.m.i., e i Consorzi di bonifica e di irrigazione.
Sono invece esenti gli esportatori abituali (previa apposita dichiarazione d’intento come previsto dalla normativa IVA in vigore), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero delle Economia e delle Finanze e sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Come ottenere le agevolazioni fiscali
Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita istanza indicando la tipologia di fornitura richiesta e la relativa agevolazione fiscale.
Quest’ultima, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata all’indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata, ovvero dalla data stabilita dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione dello stesso Ufficio.
La domanda deve essere corredata da:
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in allegato),
copia dell’attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti passivi accise),
fotocopia documento di identità del legale rappresentante.
E’ possibile usufruire di più benefici, come avviene ad esempio per un’azienda manifatturiera agevolabile sia sull’imposta di consumo sia sull’IVA.
Consulta la modulistica da presentare per richiedere le agevolazioni d’imposta.

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

CHI HA DIRITTO
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico
  • tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro;
  • i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus  è valido  per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico;
  • hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

COME RICHIEDERLO
Per accedere al bonus sociale occorre  fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente www.arera.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all'ISEE.
Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l'ISEE.
Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa sul canone TV.
Se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza, e possiedi una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà addebitato a rate direttamente nella bolletta della luce.
L’importo del canone annuo ordinario, pari a 90 euro, sarà suddiviso in quote mensili di 9 euro addebitate in bolletta, da gennaio a ottobre. Nella bolletta troverai una voce specifica che indica l’importo relativo alle rate del canone.
Il canone si paga una volta sola: vale per tutti gli apparecchi che possiedi tu e che possiedono i componenti della tua famiglia anagrafica, a prescindere da quanti apparecchi si trovino nella casa di residenza, o in un’altra casa.

RICHIESTA DI ESENZIONE
Per chi non possiede un televisore, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di autocertificazione per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone. Il modello può essere presentato anche per segnalare eventuali altri casi di esenzione.
Questa dichiarazione va presentata ogni anno.
Il modello va inoltrato dal contribuente, o dall’erede, utilizzando un’applicazione web, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro);
In alternativa, il modello va inviato per posta, in plico raccomandato senza busta e insieme a copia di un documento di riconoscimento, all'indirizzo:

Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T.
Sportello abbonamenti tv
Casella Postale 22, 10121 Torino.

ATTENZIONE: le dichiarazioni NON devono essere presentate a SOCIETA’ DI VENDITA che non ha alcun titolo a riceverle e non può quindi tener conto di quanto dichiarato.

Per verificare i termini dell’invio, per scaricare il modello e per ogni ulteriore informazione, ti invitiamo a consultare i siti della RAI e dell’AGENZIA DELLE ENTRATE o a chiamare il numero verde 800 938362.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 8, comma 3 del decreto n. 94 del 13 maggio2016) I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e la gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA

È stato approvato il modello di istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, con le relative istruzioni.
Il modello è utilizzabile per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica ma non dovuto, da parte del titolare del contratto o degli eredi.
L’istanza di rimborso è presentabile:

• telematicamente, a partire dal 15 settembre 2016, tramite la specifica applicazione web;
• disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
• a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino,

Ufficio di Torino 1, S.A.T.
Sportello Abbonamenti TV
Casella Postale 22
10121 – Torino (TO).

Il modello è inoltre disponibile sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Nell’istanza di rimborso è prevista l’indicazione del motivo della richiesta riportando una delle causali indicate nelle istruzioni.

La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

RECLAMI
Ogni reclamo sarà gestito dal personale specializzato che, nel caso di informazioni riguardanti anche dati tecnici, provvederà ad inoltrare la richiesta al distributore di zona al fine di ottenere una risposta esaustiva.
Puoi presentare un reclamo scaricando e compilando il modulo ed inviandolo all’indirizzo mail: reclami@baroccospa.it

In alternativa puoi utilizzare i seguenti recapiti:
Adriatica 2/b 73100, Lecce
Fax: 0836 311372
pec: baroccospa@cenaspec.it

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
A partire dal 1° gennaio 2017, in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer dovranno rivolgersi alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con il proprio operatore.

Il tentativo di conciliazione è pertanto una tappa obbligatoria per il cliente per poi eventualmente procedere all’azione giudiziale.

  La procedura di conciliazione potrà essere attivata dal cliente entro 1 anno dall’invio del reclamo, qualora la risposta dell’operatore risulti parziale o insoddisfacente. Nel caso in cui il cliente non riceva risposta al proprio reclamo dal proprio operatore, la domanda di attivazione potrà essere invece inviata dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell'elenco ADR.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line.

Le modalità di accesso al Servizio Conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito .

Scarica l'elenco completo degli organismi ADR.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654. .

In caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso un giorno dalla scadenza della fattura, Barocco darà corso alle azioni di recupero del credito.

Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, Barocco darà corso alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità.
In particolare, Barocco procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o pec, e provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza alle disposizioni dell’ARERA sopra citate.
Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 20 (venti) giorni dall’emissione della raccomandata.

Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, Barocco richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.

TEMPI DELLA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell’85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.
A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.

INDENNIZZI AUTOMATICI

In caso di mancato rispetto da parte di Barocco delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

• 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora

• 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
a. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
b. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora Sorgenia non sia in grado di documentare la data di invio;
c. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Barocco corrisponderà al cliente l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.

L’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) mette a disposizione di tutti gli utenti un glossario relativo alla bolletta 2.0 di gas ed energia elettrica al fine di renderne la lettura più trasparente.

Consulta o scarica il glossario gas (SCARICA)
Consulta o scarica il glossario energia elettrica (SCARICA)

• Addebito diretto su conto corrente SEPA (SDD)
Questo metodo ti permette di far addebitare direttamente sul tuo conto corrente le bollette relative alle tue forniture.

• Addebito su carta di credito
Questo metodo ti permette di addebitare l’importo delle tue bollette sulla tua carta di credito appartenente ai circuiti Visa o MasterCard.

• Pagamento diretto presso point autorizzati.

INFORMATIVA PER L'ECCEZIONE DELLA PRESCRIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E MODALITÀ PER ESERCITARLA

In relazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19) ed alle conseguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA), nei casi di ritardi rilevanti nella fatturazione di conguaglio, il Cliente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati a conguaglio relativi ai consumi più recenti di due anni. Per richiedere di non pagare gli importi potenzialmente prescritti, il Cliente può utilizzare il modulo ed inviarlo via posta a: Barocco S.p.a. presso la sede legalesita in via Adriatica 2/b 73100, Lecce (Le)

È importante ricordare che:

• l’importo potenzialmente prescrivibile è solo quello derivante dal conguaglio, mentre non sono prescritti gli importi fatturati in acconto nel periodo; • il Cliente è tenuto a consentire l’accesso alla società di Distribuzione Locale per effettuare la lettura periodica del contatore o a comunicare l’autolettura del medesimo in caso di contatore non accessibile ed assenza del Cliente al passaggio della società di Distribuzione Locale.

il fuel mix, o mix energetico, è l’insieme delle fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali. a livello nazionale, l’energia elettrica che viene utilizzata proviene da fonti energetiche non rinnovabili (i combustibili fossili quali gas naturale, carbone e petrolio) e da quelle rinnovabili (sole, vento, acqua, biomasse o geotermia); il restante fabbisogno elettrico viene soddisfatto con l’acquisto di energia elettrica dall’estero. il gse provvede a calcolare e pubblicare i fuel mix sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e dalla imprese di vendita e su quelle in proprio possesso. ai sensi del decreto del ministero dello sviluppo economico del 31 luglio 2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a dare al cliente finale le informazioni: • sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita; • sull‘impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia. nel documento sotto riportato, sono illustrate le informazioni sulla composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale per gli anni 2019 e 2020 (fonte gse) e quello utilizzato da Barocco SpA per gli anni 2020 e 2021.
Consulta o scarica il documento fuel mix (SCARICA)

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I CLIENTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI DISCIPLINATE DALLA DEL. 252/2017/R/COM

Dopo la sospensione di 6 mesi per il pagamento delle bollette di energia, gas e acqua, decisa subito dopo gli eventi sismici, le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (del 24 agosto e successivi eventi) potranno beneficiare di una nuova agevolazione sancita dalla deliberazione 252/2017/R/com dell’Autorità.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha, infatti, stabilito che a partire dalla data degli eventi sismici e per i successivi 3 anni gli utenti non dovranno pagare per il gas le seguenti componenti: Τ1,T3, GS, RE, RS, UG1 (della famiglia delle tariffe di distribuzione e misura) per l’energia elettrica: TD (T1,T2,T3 per il 2016) e componenti A e UC (relativamente al trasporto e agli oneri).

Per tutte le forniture saranno eliminati i costi normalmente previsti per nuove connessioni, per le disattivazioni, le riattivazioni e/o volture.

Le agevolazioni riassunte in precedenza verranno applicate in modo del tutto automatico alle utenze già esistenti nei comuni colpiti dal sisma e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas.

Tutte le agevolazioni stabilite dall’Autorità sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell’utenza.

Viene così garantito il principio della loro portabilità che consente a chi si è trovato costretto a trasferirsi in altre località anche non coinvolte nel sisma, a causa dell’inagibilità del proprio immobile, di non perdere il diritto all’agevolazione.

CRITERI DI RATEIZZAZIONE PER I CLIENTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI DISCIPLINATI DALLA DEL. 252/2017/R/COM

Il provvedimento stabilisce la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, e che saranno oggetto di conguaglio in sede di emissione della fattura unica, su un periodo minimo di 24 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti finali.

Il periodo di rateizzazione avrà durata inferiore nel caso in cui le rate così determinate risultassero inferiori a 20 euro o nel caso in cui il cliente concordasse un piano di durata inferiore con il proprio fornitore.

La rateizzazione di cui sopra non troverà applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 euro.

INVITIAMO A FORNIRCI QUANTO PRIMA GLI INDIRIZZI ALTERNATIVI DI RECAPITO DELLE FATTURE E DELLE ALTRE NOSTRE COMUNICAZIONI – PER CHI, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI, AVESSE CAMBIATO INDIRIZZO.

A tal scopo potete utilizzare la mail assistenzaclienti@baroccospa.it oppure chiamare il numero 0836 311372 - 800171710

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI DISCIPLINATE DALLA DEL. 252/2017/R/COM

Le agevolazioni indicate si applicano AUTOMATICAMENTE ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate:

a) attive, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
b) attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei Comuni di cui all'allegato 2 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
c) attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
d) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Le medesime agevolazioni si possono applicare, SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE anche alle utenze:
e) site in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e successivi e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;
f) site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
g) su richiesta del soggetto che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione di residenza e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
h) site nei MAP e destinate ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e le utenze e le forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, su richiesta dell'utente che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata.
Per quest’ultimo gruppo di clienti, l’ottenimento dell’agevolazione è subordinato alla presentazione di un’istanza per usufruire delle suddette agevolazioni unitamente alla seguente documentazione:

Tipologia f):

copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale; autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a)non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a); elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a); eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza; l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

Per la produzione delle autocertificazioni richieste è possibile utilizzare il modulo in allegato Tipologia e), g), h):
stessa documentazione di cui al punto precedente; inoltre entro 18 mesi dall’invio dell’istanza, occorre presentare copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi.

 

Normativa Gas

Le tariffe di vendita sono la principale voce di spesa nella bolletta del gas (circa il 50% del totale) e comprendono il costo del gas che ci viene fornito per soddisfare i nostri consumi e le diverse attività svolte dal fornitore per l’acquisto e la commercializzazione.
I servizi di vendita si pagano per una piccola parte in quota fissa, indipendentemente dai consumi e, per la maggior parte in quota variabile, in base alla quantità di gas consumato.
Per i clienti che hanno cambiato fornitore passando al mercato libero i costi del servizio di vendita sono stabiliti nel contratto di fornitura; per tutti i clienti nel servizio di tutela dell’Autorità vengono invece definiti e aggiornati ogni tre mesi dall’Autorità stessa.
Dal 1° ottobre 2013 a tutti i clienti domestici del servizio di tutela il costo della fornitura di gas viene calcolato secondo il nuovo metodo di calcolo introdotto con la riforma del gas dell’Autorità per trasferire ai consumatori i benefici dei cambiamenti nei mercati all’ingrosso a livello nazionale e internazionale.
La principale innovazione è che il costo gas non viene più calcolato in base a contratti di lungo periodo riferiti ai prodotti petroliferi, ma facendo riferimento al 100% ai prezzi spot che si formano sulle borse internazionali del gas. In questo modo, il valore della materia prima gas(indicato come componente CMEM , componente costo medio efficiente del mercato) viene calcolato in riferimento all’effettivo prezzo di mercato nei diversi momenti.

I servizi di rete sono tutte le attività per portare il gas ai clienti, trasportandolo nei gasdotti nazionali e nelle reti di
distribuzione locale fino alle abitazioni; comprendono anche l’attività di stoccaggio e la gestione del contatore domestico. Per i servizi di rete non si paga un prezzo di mercato (come accade per i servizi di vendita) ma una tariffa stabilita dall’Autorità aggiornata di anno in anno per tener conto dell’inflazione, degli investimenti realizzati e degli obiettivi di recupero di efficienza fissati dall’Autorità stessa.
La differenza fra servizi di vendita e servizi di rete è molto importante: infatti è solo sui servizi di vendita che si può scegliere fra le diverse offerte commerciali (sconti, prezzi bloccati etc etc) dei diversi fornitori in concorrenza fra loro. Nei servizi di rete, invece, non c’è scelta perché le reti non si possono moltiplicare, costerebbe troppo: quindi le reti devono essere utilizzate da tutti i fornitori per servire tutti i consumatori.
Le tariffe di rete vengono applicate sia ai clienti del mercato libero che nel servizio di tutela e si pagano in quota variabile legata ai consumi e in quota fissa sempre uguale. All’interno dei servizi di rete nella bolletta del gas si pagano anche i cosiddetti oneri di sistema, introdotti per legge: componente RE, per la realizzazione di progetti di risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas; componente RS, per l’incentivazione della qualità del servizio; componente UG1, per coprire gli eventuali squilibri dei sistemi di perequazione per la distribuzione e misura del gas.

Le imposte rappresentano in media il 35% sul totale della bolletta del gas e comprendono:
• L’accisa per gli usi civili, e quindi per quelli domestici, incide per un 17% sul totale della bolletta. E’ diversificata per le due macro zone Centro nord e Centro sud e varia a seconda di quattro scaglioni di consumo; per gli usi industriali ha un’unica aliquota per i consumi fino a 200mila stadard metri cubi Smc
• L’addizionale regionale pesa per un 2% circa sul totale della bolletta ed è decisa in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. Sia l’accisa nazionale che l’addizionale regionale si pagano in base alla quantità di energia consumata.

L’IVA si applica alla somma di tutte le voci della bolletta (costo dei servizi di vendita + costo dei servizi di rete + accise); per gli usi civili è del 10% per i primi 480mc consumati, del 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse; per gli usi industriali generalmente è del 22%.
Incide per circa il 15% sul totale della spesa per la fornitura di gas.

La normativa che disciplina le imposte sui consumi di gas naturale e di energia elettrica (Testo Unico sulle Accise – Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 – e Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511), contempla diverse tipologie di fornitura per le quali sono previsti benefici nell’applicazione di accise, addizionali all’accisa e IVA.
In particolare per il gas naturale è prevista la riduzione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale nel caso il metano venga utilizzato:
per attività artigianali, industriali, agricole
per attività alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale e forni da pane
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro
nelle attività ricettive svolte da istituzioni non aventi fine di lucro, finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza ove vengono svolti lavori artigianali o agricoli.
E’ invece prevista l’esenzione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale per gli usi istituzionali delle forze armate nazionali ed estere aderenti al patto NATO nonché per le rappresentanze diplomatiche.
Relativamente all’IVA hanno diritto all’agevolazione le imprese estrattive, manifatturiere e le aziende agricole, mentre sono esenti gli esportatori abituali di beni (previa apposita “Dichiarazione d’intento” come previsto dalla normativa IVA in vigore, purché le esportazioni effettuate nel corso dell’anno solare precedente siano superiori al 10% del volume d’affari complessivo), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.
Relativamente all’IVA hanno diritto all’agevolazione le imprese manifatturiere, estrattive, poligrafiche/editoriali e le aziende agricole, nei limiti e con le modalità previste dal D.L. n.853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e s.m.i., e i Consorzi di bonifica e di irrigazione. Sono invece esenti gli esportatori abituali (previa apposita dichiarazione d’intento come previsto dalla normativa IVA in vigore), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero delle Economia e delle Finanze e sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Come ottenere le agevolazioni fiscali
Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita istanza indicando la tipologia di fornitura richiesta e la relativa agevolazione fiscale. Quest’ultima, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata all’indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata, ovvero dalla data stabilita dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione dello stesso Ufficio.
La domanda deve essere corredata da:
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in allegato)
copia dell’attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti passivi accise)
fotocopia documento di identità del legale rappresentante.
E’ possibile usufruire di più benefici, come avviene ad esempio per un’azienda manifatturiera agevolabile sia sull’imposta di consumo sia sull’IVA.
Consulta la modulistica da presentare per richiedere le agevolazioni d’imposta.

Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.

CHI HA DIRITTO

Potranno accedere al bonus sociale  per disagio economico:

•   clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro.
•   i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
•   Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che  potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.

COME RICHIEDERLO

Per  accedere al bonus sociale occorre  fare domanda compilando gli appositi moduli e consegnarli presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF) presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

I moduli sono reperibili presso

•   i Comuni
•   sul sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
•  sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
•  sia sul sito Anci.

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all'ISEE.

Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale, da essa sono esclusi:

• i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
• i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
• i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet .

L'assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Se avete denunciato un sinistro da incidente da gas e desiderate ricevere informazioni sullo stato della pratica telefonate al Numero Verde CIG 800 92 92 86 e digitate il tasto 1.

Il numero verde CIG è attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30.r>
Le informazioni sullo stato delle pratiche aperte possono essere richieste anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo assigas@cig.it fax al numero 02.720001646.

Sul sito internet www.cig.it alla sezione "Assicurazione utenti finali" sono presenti in versione scaricabile e stampabile i moduli di denuncia da compilare in caso di sinistro. I moduli da utilizzare sono distribuiti a seconda del periodo di accadimento dell'evento.

Il modulo dovrà essere inviato, secondo le modalità specificate, all'indirizzo riportato nel modulo.

Per ogni dettaglio in più, consulta il sito: www.cig.it/assicurazione .

RECLAMI
Ogni reclamo sarà gestito dal personale specializzato che, nel caso di informazioni riguardanti anche dati tecnici, provvederà ad inoltrare la richiesta al distributore di zona al fine di ottenere una risposta esaustiva.
Puoi presentare un reclamo scaricando e compilando il modulo ed inviandolo all’indirizzo mail: reclami@baroccospa.it

In alternativa puoi utilizzare i seguenti recapiti:
Adriatica 2/b 73100, Lecce
Fax: 0836 311372
pec: baroccospa@cenaspec.it

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
A partire dal 1° gennaio 2017, in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer dovranno rivolgersi alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con il proprio operatore.

Il tentativo di conciliazione è pertanto una tappa obbligatoria per il cliente per poi eventualmente procedere all’azione giudiziale.

  La procedura di conciliazione potrà essere attivata dal cliente entro 1 anno dall’invio del reclamo, qualora la risposta dell’operatore risulti parziale o insoddisfacente. Nel caso in cui il cliente non riceva risposta al proprio reclamo dal proprio operatore, la domanda di attivazione potrà essere invece inviata dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell'elenco ADR.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line.

Le modalità di accesso al Servizio Conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito .

Scarica l'elenco completo degli organismi ADR.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654. .

In caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso un giorno dalla scadenza della fattura, Barocco darà corso alle azioni di recupero del credito.

Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, Barocco darà corso alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità.
In particolare, Barocco procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o pec, e provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza alle disposizioni dell’ARERA sopra citate.
Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 20 (venti) giorni dall’emissione della raccomandata.

Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, Barocco richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.

TEMPI DELLA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell’85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.
A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.

INDENNIZZI AUTOMATICI

In caso di mancato rispetto da parte di Barocco delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

• 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora

• 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
a. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
b. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora Sorgenia non sia in grado di documentare la data di invio;
c. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Barocco corrisponderà al cliente l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.

L’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) mette a disposizione di tutti gli utenti un glossario relativo alla bolletta 2.0 di gas ed energia elettrica al fine di renderne la lettura più trasparente. Consulta o scarica il glossario gas

Ai sensi dell’art. 37.1, allegato A della delibera n.413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che stabilisce i livelli minimi di servizio (standard di qualità) che le aziende di vendita di energia elettrica e gas naturale devono garantire ai propri clienti alimentati in bassa e media tensione (EE) e in bassa pressione (GAS), pubblichiamo il documento relativo agli standard di qualità commerciale di Barocco s.p.a. per l’anno 2022.

Consulta i ivelli di qualità commerciale del servizio vendita di gas naturale

• Addebito diretto su conto corrente SEPA (SDD)
Questo metodo ti permette di far addebitare direttamente sul tuo conto corrente le bollette relative alle tue forniture.

• Addebito su carta di credito
Questo metodo ti permette di addebitare l’importo delle tue bollette sulla tua carta di credito appartenente ai circuiti Visa o MasterCard.

• Pagamento diretto presso point autorizzati.

INFORMATIVA PER L'ECCEZIONE DELLA PRESCRIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E MODALITÀ PER ESERCITARLA

In relazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19) ed alle conseguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA), nei casi di ritardi rilevanti nella fatturazione di conguaglio, il Cliente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati a conguaglio relativi ai consumi più recenti di due anni. Per richiedere di non pagare gli importi potenzialmente prescritti, il Cliente può utilizzare il modulo ed inviarlo via posta a: Barocco S.p.a. presso la sede legalesita in via Adriatica 2/b 73100, Lecce (Le)

È importante ricordare che:

• l’importo potenzialmente prescrivibile è solo quello derivante dal conguaglio, mentre non sono prescritti gli importi fatturati in acconto nel periodo;
• il Cliente è tenuto a consentire l’accesso alla società di Distribuzione Locale per effettuare la lettura periodica del contatore o a comunicare l’autolettura del medesimo in caso di contatore non accessibile ed assenza del Cliente al passaggio della società di Distribuzione Locale.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I CLIENTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI DISCIPLINATE DALLA DEL. 252/2017/R/COM

Dopo la sospensione di 6 mesi per il pagamento delle bollette di energia, gas e acqua, decisa subito dopo gli eventi sismici, le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (del 24 agosto e successivi eventi) potranno beneficiare di una nuova agevolazione sancita dalla deliberazione 252/2017/R/com dell’Autorità.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha, infatti, stabilito che a partire dalla data degli eventi sismici e per i successivi 3 anni gli utenti non dovranno pagare per il gas le seguenti componenti: Τ1,T3, GS, RE, RS, UG1 (della famiglia delle tariffe di distribuzione e misura) per l’energia elettrica: TD (T1,T2,T3 per il 2016) e componenti A e UC (relativamente al trasporto e agli oneri).

Per tutte le forniture saranno eliminati i costi normalmente previsti per nuove connessioni, per le disattivazioni, le riattivazioni e/o volture.

Le agevolazioni riassunte in precedenza verranno applicate in modo del tutto automatico alle utenze già esistenti nei comuni colpiti dal sisma e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas.

Tutte le agevolazioni stabilite dall’Autorità sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell’utenza.

Viene così garantito il principio della loro portabilità che consente a chi si è trovato costretto a trasferirsi in altre località anche non coinvolte nel sisma, a causa dell’inagibilità del proprio immobile, di non perdere il diritto all’agevolazione.

CRITERI DI RATEIZZAZIONE PER I CLIENTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI DISCIPLINATI DALLA DEL. 252/2017/R/COM

Il provvedimento stabilisce la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, e che saranno oggetto di conguaglio in sede di emissione della fattura unica, su un periodo minimo di 24 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti finali.

Il periodo di rateizzazione avrà durata inferiore nel caso in cui le rate così determinate risultassero inferiori a 20 euro o nel caso in cui il cliente concordasse un piano di durata inferiore con il proprio fornitore.

La rateizzazione di cui sopra non troverà applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 euro.

INVITIAMO A FORNIRCI QUANTO PRIMA GLI INDIRIZZI ALTERNATIVI DI RECAPITO DELLE FATTURE E DELLE ALTRE NOSTRE COMUNICAZIONI – PER CHI, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI, AVESSE CAMBIATO INDIRIZZO.

A tal scopo potete utilizzare la mail assistenzaclienti@baroccospa.it oppure chiamare il numero 0836 311372 - 800171710

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI DISCIPLINATE DALLA DEL. 252/2017/R/COM

Le agevolazioni indicate si applicano AUTOMATICAMENTE ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate:

a) attive, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
b) attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei Comuni di cui all'allegato 2 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
c) attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
d) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Le medesime agevolazioni si possono applicare, SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE anche alle utenze:
e) site in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e successivi e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;
f) site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
g) su richiesta del soggetto che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione di residenza e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
h) site nei MAP e destinate ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e le utenze e le forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, su richiesta dell'utente che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata.
Per quest’ultimo gruppo di clienti, l’ottenimento dell’agevolazione è subordinato alla presentazione di un’istanza per usufruire delle suddette agevolazioni unitamente alla seguente documentazione:

Tipologia f):

copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale; autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a)non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a); elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a); eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza; l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

Per la produzione delle autocertificazioni richieste è possibile utilizzare il modulo in allegato Tipologia e), g), h):
stessa documentazione di cui al punto precedente; inoltre entro 18 mesi dall’invio dell’istanza, occorre presentare copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi.